Caso di presunto abusivismo: la precisazione dell’Ordine dei Fisioterapisti Catania Ragusa Siracusa

In riferimento all’articolo pubblicato il 13 aprile 2026 su alcune testate giornalistiche, tra cui Siciliaweb, dal titolo Nello studio medico era tutto abusivo: denunciata fisioterapista”, e considerato che, da informazioni assunte per le vie brevi, si è appreso che il soggetto denunciato non è una fisioterapista ma una massofisioterapista, come peraltro correttamente indicato nel corpo dell’articolo stesso, l’Ordine dei fisioterapisti Catania Ragusa Siracusa ritiene opportuno precisare quanto segue, esprimendo apprezzamento per l’operato dell’Arma dei Carabinieri nell’attività di contrasto e repressione delle condotte illecite, in particolare di quelle che possono comportare ricadute negative sulla salute dei cittadini.

A supporto dell’azione dei Carabinieri, si richiama quanto stabilito dal recente pronunciamento del TAR Lazio con sentenza n. 2129/2026 che, in continuità con un orientamento giurisprudenziale amministrativo ormai consolidato, ha ribadito che la figura del massofisioterapista non rientra tra le professioni sanitarie, bensì tra gli operatori di interesse sanitario.

La ricostruzione normativa e giurisprudenziale operata dal TAR Lazio, attraverso un’analisi dettagliata dell’evoluzione legislativa, ha evidenziato come la riforma dell’ordinamento sanitario abbia definitivamente ancorato l’esercizio delle professioni sanitarie alla formazione universitaria, al possesso di un profilo professionale statale e all’autonomia professionale.

La sentenza afferma in modo inequivoco che:

  • Quella di massofisioterapista non rientra tra le professioni sanitarie;
  • Questa figura è riconducibile alla categoria degli operatori di interesse sanitario;
  • tale categoria è caratterizzata dall’assenza di autonomia professionale e da una formazione non universitaria e non uniforme a livello nazionale.

Ne consegue che il massofisioterapista non può aprire uno studio professionale autonomo, né utilizzare in autonomia dispositivi medici ed elettromedicali, quali tecarterapia o magnetoterapia, riservati, per destinazione d’uso, ai professionisti sanitari e non può svolgere attività di competenza del fisioterapista. La sua attività può essere svolta esclusivamente in contesti compatibili, sotto la responsabilità e la supervisione di un professionista sanitario.

“Diversamente dal massofisioterapista – commenta il presidente di OFI Catania Ragusa e Siracusa, dott. Orazio Meli – il fisioterapista è un professionista sanitario legittimato a operare in autonomia, in quanto la sua professione si fonda su una laurea universitaria abilitante, sull’iscrizione all’albo tenuto dall’Ordine dei Fisioterapisti e sull’assunzione della relativa responsabilità professionale”.

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