Si informano gli iscritti all’Ordine che il recente Decreto Legge “Milleproroghe”, convertito in legge dal Senato, ha introdotto alcune disposizioni di interesse per le professioni sanitarie. Le novità riguardano in particolare le incompatibilità professionali e gli obblighi di formazione continua (ECM).
Incompatibilità professionali – proroga al 31 dicembre 2027
In fase di conversione del Decreto legge, l’articolo 5, comma 7, ha prorogato di un ulteriore anno le disposizioni relative alle incompatibilità per le professioni sanitarie.
La nuova scadenza è fissata al 31 dicembre 2027.
La norma conferma quindi la sospensione temporanea del regime ordinario delle incompatibilità, consentendo ai professionisti sanitari di continuare a svolgere ulteriori attività secondo quanto già previsto nel periodo emergenziale e negli anni successivi.
Formazione Continua (ECM) – proroga triennio 2023-2025
Per quanto riguarda la Formazione Continua in Medicina, l’articolo 5, comma 9-bis stabilisce che:
• il termine per l’assolvimento dell’obbligo formativo ECM relativo al triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028.
• il nuovo triennio formativo 2026-2028 mantiene invece la sua ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026.
Ne consegue che:
• i crediti ECM relativi al triennio 2023-2025 potranno essere acquisiti fino al 31 dicembre 2028.
• dal 1° gennaio 2026 decorre regolarmente il nuovo triennio formativo 2026-2028, con il relativo obbligo di aggiornamento.
La proroga del termine ECM offre maggiore flessibilità nel completamento dell’obbligo formativo, ma non comporta alcuna riduzione del debito formativo previsto.
Si raccomanda pertanto agli iscritti di programmare con attenzione il proprio aggiornamento professionale, evitando accumuli eccessivi negli ultimi anni utili.
Per ulteriori informazioni sulle novità relative agli ECM è possibile consultare questa pagina.


