TAR LAZIO: una sentenza chiarisce il ruolo e la professione del Massofisioterapista

L’Ordine dei Fisioterapisti di Catania Ragusa Siracusa ritiene doveroso informare i propri iscritti, le istituzioni e i cittadini in merito alla sentenza n. 2129 del 4 febbraio 2026, pronunciata dal TAR Lazio, che riveste un’importanza centrale nel quadro normativo e giurisprudenziale delle professioni sanitarie dell’area riabilitativa.

La decisione affronta in modo organico e definitivo la questione relativa allo status giuridico del massofisioterapista, ai limiti del suo esercizio professionale e al rapporto con le professioni sanitarie ordinistiche, in particolare con la professione di fisioterapista.

Il ricorso esaminato dal TAR Lazio era stato proposto contro:

  • una nota del Ministero della Salute che qualificava il massofisioterapista come operatore di interesse sanitario privo di autonomia professionale;
  • il conseguente diniego di una ASL all’apertura di uno studio professionale autonomo e all’utilizzo di dispositivi elettromedicali.

Il ricorrente sosteneva che l’iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento doveva comportare il riconoscimento di un’autonoma attività professionale assimilabile a quella delle professioni sanitarie.

La ricostruzione normativa e giurisprudenziale

Il TAR Lazio svolge una analisi estremamente dettagliata dell’evoluzione legislativa, richiamando:

  • la legge n. 403/1971 (Art. 1, abrogato);
  • le riforme sanitarie succedutesi dal d.lgs. n. 502/1992 in poi;
  • la legge n. 42/1999;
  • la legge n. 251/2000;
  • il D.M. 27 luglio 2000;
  •  la legge n. 43/2006;
  • la legge n. 3/2018;
  • la legge n. 145/2018;
  • il D.M. 9 agosto 2019 sugli elenchi speciali ad esaurimento.

Il Tribunale evidenzia come la riforma dell’ordinamento sanitario abbia definitivamente ancorato l’esercizio delle professioni sanitarie alla formazione universitaria, alla titolarità di un profilo professionale statale e all’autonomia professionale.

La sentenza afferma in modo inequivoco che:

  • il massofisioterapista non rientra tra le professioni sanitarie;
  • la sua figura è riconducibile alla categoria degli operatori di interesse sanitario;
  • tale categoria è caratterizzata da assenza di autonomia professionale e formazione non universitaria e non uniforme a livello nazionale.

 

Elenchi speciali ad esaurimento: corretta interpretazione

Un punto centrale della sentenza riguarda il significato degli elenchi speciali ad esaurimento.

Il TAR chiarisce che:

  • tali elenchi hanno funzione transitoria e di regolarizzazione del pregresso;
  • consentono di continuare a svolgere l’attività già esercitata, in presenza di requisiti di esperienza;
  • non attribuiscono lo status di professione sanitaria;
  • non determinano equipollenza o equivalenza con la laurea abilitante in fisioterapia;
  • non conferiscono autonomia professionale.

Ogni interpretazione estensiva o assimilativa viene espressamente esclusa.

Studio professionale e dispositivi elettromedicali

In coerenza con l’inquadramento giuridico sopra richiamato, il TAR Lazio afferma che:

  • il massofisioterapista non può aprire uno studio professionale autonomo;
  • non può utilizzare in autonomia dispositivi medici ed elettromedicali (come tecarterapia, magnetoterapia, ecc.) riservati, per destinazione d’uso, ai professionisti sanitari;
  • l’attività può essere svolta solo in contesti compatibili, sotto la responsabilità e la supervisione di un professionista sanitario.

Il diniego opposto dall’ASL viene pertanto giudicato pienamente legittimo.

Tutela della salute pubblica e chiarezza per i cittadini

Il TAR ribadisce che la distinzione tra professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario risponde a un interesse pubblico primario, volto a:

  • garantire la sicurezza delle cure;
  • assicurare trasparenza verso l’utenza;
  • consentire al cittadino una scelta consapevole del professionista cui affidare la propria salute.

Il Presidente dell’Ordine dei fisioterapisti di Catania, Ragusa e Siracusa, Dott. Orazio Meli, commenta la sentenza puntualizzando che:

  • rafforza la chiarezza dell’ordinamento;
  • tutela la specificità, l’autonomia e la responsabilità della professione sanitaria di fisioterapista;
  • contrasta ogni forma di confusione dei ruoli e di possibile esercizio improprio di attività sanitarie.

In conclusione, il Presidente Meli precisa che la professione di fisioterapista, fondata su laurea universitaria abilitante, iscrizione all’albo tenuto presso l’Ordine professionale di fisioterapista e soggetta a responsabilità professionale, diversamente dal massofisioterapista, è legittimata a operare in autonomia.

Aggiunge, inoltre, che la sentenza del TAR Lazio n. 2129/2026 rappresenta un punto fermo definitivo sul piano giuridico, istituzionale, della tutela dei cittadini e della salute pubblica. L’Ordine dei Fisioterapisti continuerà a vigilare, anche nelle sedi competenti, affinché il rispetto delle norme e dei profili professionali costituisca garanzia di qualità, sicurezza e legalità del sistema sanitario.

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