Con la recente sentenza n. 9473/2025 del 19 maggio 2025, il TAR del Lazio ha fatto chiarezza su una questione rilevante: i massofisioterapisti (post-1999) iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento (ESE) non possono acquisire lo status di professionisti sanitari unicamente attraverso la partecipazione ad attività di formazione continua. Per tali figure viene confermato lo status di operatori di interesse sanitario.
Il Tribunale amministrativo ha respinto il ricorso presentato dalla FNOFI, secondo cui l’aggiornamento professionale e la frequenza ai corsi ECM, previsti dalla Delibera n. 1/23 della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC), avrebbero potuto determinare una trasformazione giuridica dell’inquadramento professionale dei massofisioterapisti. Il giudice ha invece ribadito che l’inquadramento come professionista sanitario è stabilito esclusivamente dalle disposizioni di legge vigenti, e che l’inserimento negli elenchi speciali previsti dall’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019 non rappresenta né una sanatoria né un’equiparazione automatica alle professioni sanitarie riconosciute.
In particolare, il TAR ha sottolineato quanto segue:
- la delibera della CNFC ha previsto l’obbligo degli ECM anche per gli iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento di cui all’art. 5 del D.M. 9 agosto 2019;
- nel medesimo quadro normativo, la sentenza n. 17145/2022 – passata in giudicato – ha ribadito che i massofisioterapisti, anche se iscritti negli elenchi, non sono professionisti sanitari, ma operatori di interesse sanitario; tali soggetti sono tenuti alla formazione continua in via eccezionale, cioè come deroga rispetto alla regola che riserva tale obbligo esclusivamente ai professionisti sanitari;
- la partecipazione a corsi ECM e il relativo attestato non rappresentano in alcun caso un titolo abilitante all’esercizio di una professione sanitaria, ma costituiscono unicamente un aggiornamento professionale;
- l’esigenza di utilizzare una traccia elettronica condivisa per più professioni non determina alcuna indebita equiparazione tra fisioterapisti e massofisioterapisti, né compromette le prerogative che l’ordinamento riconosce esclusivamente ai fisioterapisti come professionisti sanitari;
- la delibera AGENAS non equipara i contenuti dei percorsi formativi delle due figure, ma – sulla base della citata sentenza – riconosce che l’aggiornamento dei massofisioterapisti deve avvenire nell’ambito del sistema ECM, pur senza conferirne un valore abilitante.
Questa sentenza rappresenta un importante punto fermo a tutela della chiarezza normativa e della sicurezza dei pazienti. Il TAR ha inoltre confermato che i massofisioterapisti (post-1999) iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento sono da considerarsi operatori di interesse sanitario, privi di autonomia professionale e titolarità giuridica.


